Questa pagina è dedicata a tutti coloro i quali subendo torti non hanno mezzi per diffondere la propria protesta, chiunque può far pubblicare all'interno di questo spazio una lettera, delle immagini o quant'altro serva a portare alla luce un'ingiustizia, un sopruso, qualsiasi fatto che ledendo la libertà di un singolo vada ad intaccare il bene comune. Questa pagina si apre con la testimonianza di Maria Teresa Cascianelli, quanto segue è stato pubblicato sui quotidiani regionali umbri il giorno 22 ottobre 1997, il documento originale mi è stato affidato dalla signora Maria Teresa nella speranza di veder sollevato il proprio caso ed io lo riporto ora in versione integrale.
Terni
Lettera aperta al Sig. Prefetto
Chi le scrive è Cascinelli Maria Teresa di 61 anni, residente
a Terni, Via Campriani 5, per prospettarle la grave situazione in cui è
venuta a trovarsi a seguito della revoca della pensione di invalidità
civile.
La sottoscritta infatti ha ricevuto la diffida da parte dell'Avvocatura
dello Stato a restituire la somma di lit.
corrispondente a mensilità della prestazione di cui ritenuta indebita.
A parte gli aspetti di natura giuridica sulla regolarità dell'addebitoche
più avanti saranno esposti la sottoscritta le prospetta la sua situazione
economica di assoluta indigenza, tale da non consentire nemmeno una richiesta
di rateizzazione. La sottoscritta è stata abbandonata dal marito
da circa 20 anni, non ha alcuna pensione, ha in passato svolto solo lavori
saltuari ma da 6 mesi è senza lavoro perchè malata, non ha
altri familiari in grado di darle una mano perche tutti hanno loro gravi
problemi sia economici che di salute. Quindi la scrivente non è
assolutamente in grado di restituire la somma addebitata, ma non è
nemmeno in grado di far valere i suoi diritti in giudizio. Ed ecco il punto
sul quale anche vuol richiamare la sua attenzione.
La scrivente era in titolare di pensione quale invalida parziale; sottoposta
a verifica in base all'art11, 4° comma della legge 537/93 le veniva
revocata la prestazione, ed in base alla norma citata la sottoscritta doveva
dichiarare se rinunciare. Non rinunciando si è tenuti alla restituzione
di 12 mensilità.
La sottoscritta, semianalfabeta, non aveva avuto consapevolezza del significato
e della portata del provvedimento del Ministero del Tesoro ed è
rimasta inerte fino a quando non le venne notificato l' indebito. A quel
punto la sottoscritta si è resa consapevole ed ha inviato alla provincia
l'atto di rinuncia spiegando le ragioni del ritardo. Ma evidentemente tale
rinuncia è stata ritenuta tardiva e non se ne è voluto tenere
conto.
Il punto di diritto però è che l' art 11, comma 4°, legge
537/93 non pone nessun termine per l'esercizio della facoltà di
rinuncia e la sottoscritta non ha compiuto nessun atto concreto (ricorso
o causa) che configurasse in qualche modo una volontà di non rinunciare;
c' è stato solo un silenzio le cui ragioni sono state sopra spiegate.
La sottoscritta si chiede allora perchè accanirsi così contro
una persona gia tanto duramente provata dalla vita. Non c' è proprio
più speranza per chi è debole e non può nemmeno far
valere le sue ragioni di fronte al magistrato?
Il fatto che la sottoscritta si sia rivolta a lei è un segno che nel suo animo c' è ancora un barlume di speranza che le Sue prerogative consentano un riesame della pratica nel senso dell' annullamento del debito.
Distinti Saluti Cascianelli Maria Teresa